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CHI DEVE PAGARE L'IMU
sono tenuti al pagamento dell’IMU, anche se non residenti, i possessori di immobili situati nello Stato Italiano intesi come:
• proprietari di fabbricati, terreni e aree fabbricabili;
• titolari del diritto di usufrutto su fabbricati, terreni e aree fabbricabili;
• titolari del diritto di usufrutto legale (quando il proprietario è un minore);
• titolari del diritto di abitazione sull’immobile adibito ad abitazione principale;
• titolari di diritti di superficie, uso, enfiteusi;
• titolari del diritto di godimento della casa coniugale assegnata dal Giudice della separazione o divorzio.

Non sono assoggettabili a IMU:
• l’abitazione principale (se di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9) e le relative pertinenze (se di categoria catastale C/2, C/6, C/7 massimo una per categoria);
• i fabbricati rurali ad uso abitativo se abitati dal soggetto che li possiede e conduce il fondo;
• i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola;
• i terreni agricoli ubicati in Comuni classificati “totalmente montani”.

CHI NON DEVE PAGARE L’IMU
Non è tenuto al pagamento dell’IMU chi detiene l’immobile in qualità di:
• proprietario della casa coniugale assegnata all’altro coniuge;
• nudo proprietario;
• locatario/affittuario;
• comodatario.

CHI DEVE PAGARE LA TASI
Trattandosi di un tributo destinato alla copertura dei servizi indivisibili erogati dal Comune dove è ubicato l’immobile, sono tenuti al pagamento della TASI, anche se non residenti, coloro che possiedono o detengono nello Stato Italiano, a qualsiasi titolo, fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e aree fabbricabili.
Si tratta di:
• proprietari di fabbricati e aree fabbricabili;
• titolari del diritto di usufrutto su fabbricati e aree fabbricabili;
• titolari del diritto di usufrutto legale (quando il proprietario è un minore);
• titolari del diritto di abitazione sull’immobile adibito ad abitazione principale;
• titolari di diritti di superficie, uso, enfiteusi;
• locatari;
• comodatari.

A differenza dell’IMU, la TASI, trattandosi di un tributo non di natura patrimoniale, è a carico in parte del possessore e in parte dell’utilizzatore dell’immobile (esempio: proprietario e affittuario).

Non sono assoggettabili a TASI:
• i terreni agricoli ovunque ubicati.

L’IMU e la TASI, che sono determinate secondo aliquote previste dai singoli Comuni, devono essere pagate entro:
• il 16 giugno prima rata in acconto o unica soluzione;
• il 16 dicembre seconda rata a saldo.



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